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Sez. L, Sentenza n. 3919 del 26/02/2015 (Rv. 634805 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda giudiziale per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento - Inclusione nella domanda diretta al conseguimento della pensione di inabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634805-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di trattamenti assistenziali la domanda giudiziale volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento non può ritenersi ricompresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso, quale la pensione di inabilità, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che consente al giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti in sede giudiziaria limitatamente al beneficio, previdenziale o assistenziale, originariamente richiesto. Né rileva che, in sede amministrativa, la parte non abbia l'obbligo di indicare specificamente la prestazione assistenziale, trattandosi di principio incompatibile con la fase giudiziale, soggetta alle regole e alle formalità previste dal codice di rito e nella quale non può non sussistere un obbligo di indicazione specifica della prestazione richiesta.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)