Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 171 del 1992
Massime (2)
Massima n. 18227
- Processo penale
- Istruttoria dibattimentale
- Teste irreperibile già escusso dalla P.G.
- Divieto di testimonianza indiretta solo per gli ufficiali e gli agenti di P.G.
- Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché di quelli di effettività dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dell'obbligatorietà dell'azione penale
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 24/1991.
Norme impugnate
- art. 195, comma 4, c.p.p.
- art. 2 legge 16 febbraio 1987, n. 81
Parametri
Massima n. 18228
- Processo penale
- Istruttoria dibattimentale
- Previsto divieto di lettura dei verbali di dichiarazioni rese alla P.G. divenute irreperibili (nella specie: il teste ha successivamente assunto la qualità di imputato)
- Denunciata irragionevolezza
- Lesione del principio di eguaglianza, di effettività dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dell'obbligatorietà dell'azione penale
- Questione già riconosciuta, in seguito a precedente pronuncia della corte, su norma connessa a quella impugnata, priva di ragion d'essere.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 195, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Borella Francesca, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 21 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 195, quarto e terzo comma, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali di polizia giudiziaria, a differenza di qualunque altro teste, di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, nonché nella parte in cui non consentono, in caso di impossibilità di ripetizione della deposizione per acquisizione della qualità di imputato, di dare lettura delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria, per contrasto con gli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione";
che, ad avviso del giudice a quo, il divieto assoluto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale) viola il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), nonché quelli dell'effettività dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dell'obbligatorietà dell'azione penale (artt. 102 e 112 della Costituzione), e ciò riverbera la propria incostituzionalità anche sull'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria qualora, per la sopravvenuta ed imprevedibile assunzione della qualità di imputato da parte del teste, si è verificata l'irripetibilità dell'atto, dovuta alla facoltà dell'imputato stesso di non rispondere;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui vieta la utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni;
che una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione sollevata dal remittente, relativa all'art. 512 del codice di procedura penale, come si evince dalla sua stessa prospettazione non abbia più ragion d'essere;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe, norme già dichiarate illegittime (la seconda nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze