Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 10/09/1974 (Rv. 370872 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - IN GENERE - ATTIVITA - INIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - IN GENERE - ATTIVITA - INIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'attivita imprenditoriale, individuale e societaria, anche ai fini della dichiarazione di fallimento, puo ritenersi iniziata prima che si siano instaurati rapporti con i terzi destinatari del prodotto dell'impresa, allorche l'attivita medesima si estrinsechi in Atti economici preparatori che permettano di individuare l'oggetto ed il carattere commerciale di essa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)