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Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 10/09/1974 (Rv. 370872 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - IN GENERE - ATTIVITA - INIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370872-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - IN GENERE - ATTIVITA - INIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'attivita imprenditoriale, individuale e societaria, anche ai fini della dichiarazione di fallimento, puo ritenersi iniziata prima che si siano instaurati rapporti con i terzi destinatari del prodotto dell'impresa, allorche l'attivita medesima si estrinsechi in Atti economici preparatori che permettano di individuare l'oggetto ed il carattere commerciale di essa.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)