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Sez. 3, Sentenza n. 2367 del 03/03/2000 (Rv. 534530 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Responsabile civile - Estensione della responsabilità ai danni non patrimoniali - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534530-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

La obbligazione risarcitoria del responsabile civile ha la stessa estensione di quella dell'autore del fatto reato e, pertanto, comprende anche la responsabilità per il danno non patrimoniale, che ha natura intrinseca di sanzione civile, come tale suscettibile di essere azionata verso ogni soggetto, che dell'evento è tenuto a rispondere (nel caso di specie il principio è stato affermato a proposito della responsabilità dell'editore di un quotidiano in relazione al danno conseguente a una diffamazione a mezzo stampa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)