Sez. L, Sentenza n. 11530 del 01/12/1990 (Rv. 469986 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ATTIVITÀ D'INSEGNAMENTO SVOLTA PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI TORINO DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLA SCUOLE CRISTIANE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - SPETTANZA A TALE PERSONA GIURIDICA - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL SOLO ISTITUTO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO - COSTITUZIONE DEL DIRETTORE PER L'ISTITUTO STESSO PUR AVENDO PROCURA PER L'ENTE ECCLESIASTICO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ATTIVITÀ D'INSEGNAMENTO SVOLTA PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI TORINO DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DELLA SCUOLE CRISTIANE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - SPETTANZA A TALE PERSONA GIURIDICA - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL SOLO ISTITUTO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO - COSTITUZIONE DEL DIRETTORE PER L'ISTITUTO STESSO PUR AVENDO PROCURA PER L'ENTE ECCLESIASTICO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
La capacità di essere parte - ossia la capacità giuridica considerata sul piano processuale - compete all'ente ecclesiastico riconosciuto civilmente, che è dotato di personalità giuridica, e non già alle strutture di esso volte a realizzarne le finalità istituzionali. Pertanto, con riguardo a controversia relativa all'attività d'insegnamento svolta presso un istituto scolastico (nella specie, gonzaga) della provincia di Torino della congregazione dei fratelli delle scuole cristiane (ente morale riconosciuto con R.d. 17 aprile 1931), la legittimazione ad causam compete a tale persona giuridica e non allo stesso istituto scolastico, con l'ulteriore conseguenza, nel caso in cui sia stato evocato in giudizio tale istituto, della nullità del giudizio (rilevabile di ufficio, in ogni stato e grado, in Mancanza di preclusioni derivanti da giudicato - espresso o implicito - al riguardo), senza che detta Invalidità possa ritenersi sanata per effetto della Costituzione dell'istituto predetto, in persona del suo direttore, per la sola circostanza che questi, in forza di procura, abbia la legittimazione (ad processum) a rappresentare in giudizio l'ente ecclesiastico, non convenuto nel giudizio medesimo, e per il quale non si sia costituito. (V 4363/81, mass n 415052; (V 180/80, mass n 403743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)