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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15540 del 07/06/2019 (Rv. 654141 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | - Imposizione tributaria - Procedimento di accertamento - Presentazione di deduzioni difensive - Effetti - Sospensione del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654141-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

In tema di processo tributario, al di fuori delle ipotesi espressamente previste della legge, la presentazione di deduzioni difensive non rivolte nei confronti di un atto irrogativo di sanzione ma riguardanti un atto proprio del procedimento di accertamento e liquidazione tributaria, non è idonea a sospendere il termine di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 ai fini dell'impugnazione davanti al giudice tributario, ma può svolgere esclusivamente la funzione di sollecitare l'esercizio del potere dell'Amministrazione, di natura discrezionale, di annullamento d'ufficio o di revoca dell'atto contestato.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 9, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)