Sez. 2, Sentenza n. 404 del 19/01/1979 (Rv. 396523 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
L'art 356 cod proc civ non pone alcun Obbligo per il giudice dell'appello di ammettere i mezzi istruttori eventualmente dedotti dalle parti in quel grado del giudizio, ma solo gli fa carico - ove disponga l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia avvenuta in primo grado, o, comunque, dia Disposizioni per effetto delle quali il procedimento debba continuare - di pronunciare ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa dinanzi all'istruttore. Il giudice d'appello, infatti, ha il potere-dovere di ammettere nuovi mezzi istruttori, sempreche questi siano ammissibili e rilevanti, e il relativo giudizio - come quello sulla sufficienza delle prove assunte in primo grado a decidere la causa nel merito - anche se negativo, puo desumersi per implicito dal complesso della motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)