Codice civile
Testo in vigore al
Capo IV. Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
2. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143-bis Cognome della moglie
1. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143-ter
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
1. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
2. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento del giudice
1. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
2. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene piu' adeguata alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia.
Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare
1. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 e' sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
2. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
3. Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.
Art. 147
1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.
Art. 148
1. I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.
Capo V. Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 149 Scioglimento del matrimonio
1. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 150 Separazione personale
1. E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
2. La separazione puo' essere giudiziale o consensuale.
3. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 Separazione giudiziale
1. La separazione puo' essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta' di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
2. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 153
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 154 Riconciliazione
1. La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale gia' proposta.
Art. 155
1. In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
Art. 155-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 155-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 155-quater
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 155-quinquies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 155-sexies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
3. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
4. Il giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.
5. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
6. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.586499104
7. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.