diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 18744 del 17/03/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 239935 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile prescrivente la presentazione del rendiconto trimestrale di cui all'art. 593 cod. proc. civ. - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239935-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Non è configurabile il reato di cui all'art. 388, secondo comma cod. pen. in caso di inottemperanza da parte del custode di beni immobili pignorati del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 593 cod. proc. civ., ordina di rendere il conto entro un termine appositamente fissato, in quanto si tratta di un atto emesso nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice nello svolgimento dell'operato del custode, per il quale non ricorre il requisito della definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)