Sez. 2, Sentenza n. 8281 del 07/04/2006 (Rv. 589944 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura generale "ad litem" - Provenienza da una società - Sostituzione dell'organo nel corso del giudizio - Efficacia della procura - Permanenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ., se proveniente da una società e, per essa, da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finchè non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata, atteso che l'atto negoziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di rappresentanza esterna, è atto dell'ente in cui il rappresentante si immedesima in base al cosiddetto rapporto organico, senza che rilevi che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituito da un organo diverso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)