Sez. 3, Sentenza n. 11 del 15/01/1965 Ud. (dep. 27/02/1965) Rv. 099431 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - FALSITA MATERIALE IN COPIA AUTENTICA DI ATTO PUBBLICO - AUTONOMIA DEL REATO - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - FALSITA MATERIALE IN COPIA AUTENTICA DI ATTO PUBBLICO - AUTONOMIA DEL REATO - ESTREMI.*
Essendo il falso materiale in copia autentica di atto pubblico previsto come reato autonomo, non puo ne deve farsi distinzione alcuna fra copia di atto pubblico falso e copia di atto pubblico vero (sempreche la copia stessa risulti formalmente e sostanzialmente regolare in quanto rilasciata in conformita all'originale dal funzionario all'uopo preposto che ne ha attestato espressamente l'autenticita)una volta che la successiva attivita falsificatrice ad opera dello stesso agente si estrinsechi inserendosi dopo l'avvenuto rilascio della copia con le formalita in parola, ben potendo, fra l'altro, l'alterazione della copia autentica essere perpetrata anche da persona diversa dall' autore del falso nell'atto originale, la quale rispondera quindi non di concorso in quest'ultimo reato bensi del delitto di cui all'art 478 in correlazione eventualmente con l'art 482 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)