REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/79 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1979 che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1624/76, 368/77, 443/77 e 1844/77 relativi a misure di aiuto e a vendite speciali di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/782, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che, per favorire lo smaltimento del latte scremato in polvere tramite l'utilizzazione nell'alimentazione animale, sono state adottate misure specifiche, sotto forma di vendite a prezzo ridotto o di concessione di aiuti, in particolare in virtù dei regolamenti seguenti:
- regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1250/784,
- regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/796,
- regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/777, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/796,
- regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/789;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (10), implica a decorrere dal 1° gennaio 1980 il rispetto di nuove disposizioni che regolano la concessione dell'aiuto al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli; che è quindi opportuno adeguare le disposizioni dei suddetti regolamenti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1624/76 è modificato come segue:
1.
Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «L'aiuto è versato dallo Stato membro speditore soltanto:
a) se il latte scremato in polvere, come tale o incorporato in una miscela, è conforme all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1725/79 ed è stato sottoposto, nello Stato membro speditore, al relativo controllo di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;
b) secondo le modalità riguardanti il tenore d'acqua di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1725/79;
c) se viene fornita la prova che il latte scremato in polvere è stato sottoposto dallo Stato membro destinatario a un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti; a quest'ultimo controllo deve accompagnarsi la costituzione di una cauzione, di importo pari a quello dell'aiuto, maggiorato del 10 %, applicabile il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione al latte scremato in polvere con un tenore massimo d'acqua del 5 %.
La cauzione viene costituita dall'importatore stabilito nello Stato membro destinatario prima dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo.»
2.
Il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal seguente:
«4. L'esemplare di controllo è rilasciato soltanto dietro presentazione di un attestato dell'autorità competente, comprovante che quest'ultima ha verificato l'osservanza del paragrafo 1, lettera a) e b). L'attestato deve recare un numero e contenere le seguenti indicazioni:
— la descrizione dei prodotti quale deve figurare nell'esemplare di controllo, nonchù eventualmente tutti i dati necessari ai fini del controllo,
— il numero, la natura, i marchi e i numeri dell'imballaggio,
— il peso lordo e il peso netto dei prodotti,
— il richiamo al presente regolamento.
L'attestato deve essere conservato dall'ufficio doganale di partenza.
5.
La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto dietro presentazione della prova che i quantitativi di latte scremato in polvere in oggetto sono stati denaturati o trasformati, nel termine di sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo, conformemente agli articoli da 1 a 8 del regolamento (CEE) n. 1725/79, nonchù all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento, per quanto riguarda il controllo della denaturazione o della trasformazione.
Se dal controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1725/79 risulta che le disposizioni di detto regolamento non sono state rispettate, si provvede al recupero presso l'interessato di un importo pari a quello della cauzione indebitamente svincolata.
Per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1725/79, la copia dei documenti di controllo ivi indicati è inviata dall'organismo incaricato del controllo all'autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione.
I fascicoli delle cauzioni svincolate e di quelle incamerate sono trasmessi immediatamente ad uno dei servizi od organismi designati dallo Stato membro destinatario a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, incaricato dell'applicazione del seguente paragrafo 6».
Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue:
1. All'articolo 16, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I sacchi, gli imballaggi e i recipienti di qualsiasi forma, destinati a contenere latte scremato in polvere denaturato o incorporato ai sensi del presente regolamento, recano le seguenti diciture, chiaramente leggibili:
— la formula di denaturazione o d'incorporazione applicata (formula I A - I G e II A - II K),
— la menzione: «da non usare negli alimenti destinati all'allattamento dei vitelli»,
— in caso d'incorporazione diretta, la percentuale di latte scremato in polvere contenuta nel prodotto finito,
— per quanto riguarda i prodotti denaturati secondo le formule di cui al paragrafo 1 dell'allegato che prevedono la presenza di rame, il tenore effettivo di rame o la quantità massima del prodotto che può essere miscelata con altri ingredienti per ottenere alimenti destinati all'alimentazione dei suini o del pollame».
2. Nel capitolo 1 «DENATURAZIONE» dell'allegato:
a) le definizioni delle formule I A, I B, I D 1 e I D 2 sono completate dal seguente trattino:
b) i termini «60 grammi di rame» che figurano nella formula I G, secondo trattino, sono sostituiti dai termini «120 grammi di rame».
«- 1 000 grammi di amido»;
3.
Nella parte B del capitolo 3 «PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA DENATURAZIONE E ALL'INCORPORAZIONE» dell'allegato:
a) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: «Il solfato ferroso di cui alle formule I B, I C, I D 1, I D 2, I E e I F deve essere finemente macinato e costituito per almeno il 30 % da particelle di dimensione inferiore a 250 micron. Il solfato di rame di cui alle formule I B, I C, I D 2, I E, I F e I G deve essere finemente macinato e costituito per almeno il 70 % da particelle di dimensione inferiore a 200 micron»;
b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della denaturazione del latte scremato in polvere secondo le formule che figurano nel capitolo 1, l'incorporazione del solfato di rame e dell'amido deve essere operata prima di quella di qualsiasi altro prodotto impiegato o contemporaneamente ad essa, eccezion fatta per i prodotti utilizzati come sostanze aventi azione antiagglomerante e/o fluidificante, ai sensi del secondo comma della parte A.»
Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 443/77 è modificato come segue:
1. All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I sacchi, gli imballaggi e i recipienti di qualsiasi forma, destinati a contenere latte scremato in polvere denaturato o incorporato ai sensi del presente regolamento, recano le seguenti diciture chiaramente leggibili:
— «regolamenti (CEE) n. 368/77 e n. 443/77»,
— la formula di denaturazione o di incorporazione applicata (formula I A - I G e II A - II K),
— la dicitura «da non usare negli alimenti destinati all'allattamento dei vitelli»,
— in caso di incorporazione diretta, la percentuale di latte scremato in polvere contenuto nel prodotto finito,
— per quanto riguarda i prodotti denaturati secondo le formule di cui al capitolo 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 che prevedono la presenza di rame, il tenore effettivo di rame o la quantità massima del prodotto che può essere miscelata con altri ingredienti per ottenere alimenti destinati all'alimentazione dei suini o del pollame».
2.
All'articolo 9, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Al latte scremato in polvere venduto in virtù del presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 368/77, relative in particolare:».
Art. 4
Il regolamento (CEE) n. 1844/77 è modificato come segue:
1. All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6: «4. Non è concesso alcun aiuto per il latte scremato in polvere che, all'atto dell'utilizzazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, non risponde alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68 e contiene, in particolare, uno dei seguenti prodotti:
— farina di erba medica o farina di erba,
— cereali triturati,
— amido o amido rigonfiato,
— panelli triturati,
— farina di pesce,
— olio di pesce non deodorato.
5.
Può fruire della totalità dell'aiuto soltanto il latte scremato in polvere avente un tenore d'acqua non superiore al 5 % all'atto della denaturazione secondo una delle formule di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.
Per il quantitativo per il quale il tenore d'acqua supera il 5 %, l'importo dell'aiuto viene ridotto dell'1 % per ogni frazione supplementare di 0,2 % del tenore d'acqua.
6.
Tuttavia, qualora il latte scremato in polvere utilizzato provenga direttamente dallo stabilimento in cui è prodotto, il controllo del tenore d'acqua può essere effettuato prima dell'uscita del latte scremato in polvere dallo stabilimento di produzione. In tal caso:
a) l'organismo di controllo interessato adotta le disposizioni necessarie affinchù l'intero quantitativo di latte scremato in polvere che è oggetto del controllo sia denaturato o utilizzato negli alimenti composti, senza tener conto per il pagamento dell'aiuto di un'eventuale variazione di peso dovuta a un aumento del tenore d'acqua;
b) i sacchi, gli imballaggi o in recipienti in cui è condizionato il latte scremato in polvere recano le diciture che consentono di identificare il latte scremato in polvere e lo stabilimento di produzione ed indicano la data di fabbricazione e il peso netto del prodotto;
c) i documenti di controllo redatti dall'organismo di controllo devono:
— indicare almeno la quantità di latte scremato in polvere, la sua identificazione, la data di fabbricazione e il tenore d'acqua constatato;
— essere allegati alla contabilità di cui all'articolo 12».
$- accompagnare il latte scremato in polvere fino alla sua denaturazione o incorporazione in alimenti composti;
2. All'articolo 13, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I sacchi, gli imballaggi e i recipienti di qualsiasi forma, destinati a contenere latte scremato in polvere denaturato o incorporato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, recano le seguenti diciture chiaramente leggibili:
— il numero del presente regolamento,
— la formula di denaturazione o di incorporazione applicata (formula I A - I G e II A - II K),
— la dicitura «da non usare negli alimenti destinati all'allattamento dei vitelli»,
— in caso di incorporazione dei prodotti denaturati secondo le formule di cui al capitolo 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 che prevedono la presenza di rame, il tenore effettivo di rame o la quantità massima del prodotto che può essere utilizzata negli alimenti destinati all'alimentazione dei suini o del pollame».
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980. Esso si applica per quanto riguarda:
— le modifiche del regolamento (CEE) n. 1624/76: ai prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono espletate dopo tale data;
— le modifiche del regolamento (CEE) n. 368/77: ai prodotti venduti in base a gara particolare la cui data limite per la presentazione delle offerte è posteriore al 1° gennaio 1980,
— le modifiche del regolamento (CEE) n. 443/77: ai prodotti per i quali la data limite del periodo di vendita durante il quale sono stati acquistati è posteriore al 1° gennaio 1980;
— le modifiche del regolamento (CEE) n. 1844/77: al latte scremato in polvere denaturato dopo il 1° gennaio 1980 conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (10) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.