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Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

Testo in vigore al

Art. 37 Contenuto del piano di riconoscimento

Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i seguenti dati:

  1. a) una descrizione della situazione iniziale, in particolare con riferimento al numero di soci produttori, con informazioni dettagliate sui soci, sulla produzione, compreso il valore della produzione commercializzata, sulla commercializzazione e sull’infrastruttura a disposizione del gruppo di produttori, compresa l’infrastruttura di proprietà di singoli soci del gruppo di produttori;

  2. b) la data proposta di inizio di attuazione del piano e la sua durata, che non può essere superiore a cinque anni e

  3. c) le attività e gli investimenti da realizzare per ottenere il riconoscimento.

Gli investimenti di cui al primo comma, lettera c), non includono gli investimenti figuranti nell’allegato V bis.

Art. 38 Approvazione del piano di riconoscimento

1. L’autorità competente dello Stato membro prende una delle decisioni di cui al paragrafo 3 entro i tre mesi successivi al ricevimento di un progetto di piano di riconoscimento corredato di tutti i documenti giustificativi. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.

2. Gli Stati membri possono adottare norme supplementari in materia di ammissibilità delle operazioni e delle spese nell’ambito del piano di riconoscimento, comprese norme sull’ammissibilità degli investimenti, per consentire ai gruppi di produttori di conformarsi ai criteri previsti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori all’articolo 125 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. In seguito ai controlli di conformità di cui all’articolo 111, l’autorità competente dello Stato membro:

  1. a) accoglie provvisoriamente il piano e conferisce il prericonoscimento;

  2. b) chiede che il piano sia modificato, anche per quanto riguarda la durata del medesimo. In particolare, lo Stato membro valuta se le fasi proposte non siano indebitamente lunghe e richiede modifiche qualora un gruppo di produttori possa rispondere ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori prima della fine del quinquennio di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

  3. c) respinge il piano, specialmente nel caso in cui le persone giuridiche o una loro parte chiaramente definita che fanno domanda di prericonoscimento in quanto gruppo di produttori già rispondono ai criteri di riconoscimento come organizzazione di produttori. L’accoglimento provvisorio può essere concesso solo se le modifiche richieste alla lettera b) sono state inserite nel piano.

4. L’autorità competente dello Stato membro notifica alla Commissione, entro il 1o luglio di un dato anno, le decisioni di accoglimento provvisorio dei piani di riconoscimento e le incidenze finanziarie dei piani, avvalendosi del modulo riprodotto nell’allegato V ter.

5. Dopo la fissazione dei coefficienti di cui all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, l’autorità competente dello Stato membro dà al gruppo di produttori la possibilità di modificare o di ritirare il suo piano di riconoscimento. Se un gruppo di produttori non ritira il piano di riconoscimento, l’autorità competente accoglie in via definitiva il piano, fatte salve le modifiche che la stessa autorità possa ritenere necessarie.

6. L’autorità competente dello Stato membro comunica le decisioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.

Art. 39 Attuazione del piano di riconoscimento

1.

L’attuazione del piano di riconoscimento è suddivisa in periodi annuali che iniziano il 1o gennaio. Gli Stati membri possono autorizzare i gruppi di produttori a suddividere i periodi annuali in semestri.

Nel primo anno di attuazione, in funzione della data proposta ai sensi dell’articolo 37, lettera b), il piano di riconoscimento inizia:

  1. a) il 1o gennaio successivo alla data in cui è stato approvato dall’autorità nazionale competente, oppure

  2. b) il primo giorno successivo alla data di approvazione.

Il primo anno di attuazione del piano di riconoscimento termina in ogni caso il 31 dicembre.

2.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro esecuzione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.

Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di riconoscimento possono essere modificati nel corso del periodo annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili all’aiuto solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione all’autorità competente dello Stato membro.

I gruppi di produttori possono essere autorizzati dalla competente autorità dello Stato membro, durante un determinato anno e relativamente a detto anno, ad aumentare l’importo complessivo della spesa stabilito in un piano di riconoscimento del 5 % al massimo dell’importo inizialmente approvato, oppure a diminuirlo di una percentuale massima la cui fissazione compete agli Stati membri, in entrambi i casi a condizione che siano mantenuti gli obiettivi complessivi del piano di riconoscimento e purché l’importo complessivo della spesa dell’Unione per lo Stato membro interessato non superi il contributo dell’Unione assegnato a tale Stato membro in virtù dell’articolo 47, paragrafo 4.

Nel caso di fusioni di gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 48, il limite del 5 % si applica all’importo complessivo della spesa stabilito nei piani di riconoscimento dei gruppi che si sono fusi.

3. L’autorità competente dello Stato membro decide in merito alle modifiche dei piani entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di modificazione, previo esame delle giustificazioni addotte. In caso di mancata adozione di una decisione entro i suddetti tre mesi, la richiesta si ritiene respinta. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.

Art. 40 Domanda di riconoscimento in quanto organizzazione di produttori

1. I gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento possono presentare in qualsiasi momento una domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007. In ogni caso le domande sono presentate entro il termine del periodo transitorio di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. A partire dalla data di presentazione della domanda, il gruppo può presentare un progetto di programma operativo a norma dell’articolo 63.

Art. 41 Attività principali dei gruppi di produttori

1. L’attività principale di un gruppo di produttori consiste nella concentrazione dell’offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è prericonosciuto.

2. Un gruppo di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un gruppo di produttori, purché sia riconosciuto per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della produzione commercializzata dei suoi soci e dei soci di altri gruppi di produttori.

Art. 42 Valore della produzione commercializzata

1. Si applicano mutatis mutandis ai gruppi di produttori le disposizioni dell’articolo 50, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 6, prima frase e paragrafo 7.

2. Se si verifica una riduzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore totale della produzione commercializzata si considera rappresentare il 65 % del valore totale dichiarato nella precedente o nelle precedenti domande di aiuto relative al periodo annuale più recente, verificato dallo Stato membro o, in mancanza, del valore dichiarato inizialmente nel piano di riconoscimento approvato.

3. Il valore della produzione commercializzata si calcola in base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.

Art. 43 Finanziamento dei piani di riconoscimento

1. I tassi di aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono dimezzati se il valore della produzione commercializzata è superiore a 1 000 000 EUR.

2. L’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è soggetto ad un massimale annuo per ciascun gruppo di produttori pari a 100 000 EUR.

3.

L’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234//2007 è versato:

  1. a) in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo annuale o semestrale di attuazione del piano di riconoscimento, oppure

  2. b) in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il riconoscimento è concesso a norma dell’articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima del termine di un periodo annuale. In tal caso il massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ridotto in proporzione.

Per calcolare l’importo delle rate gli Stati membri possono usare la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è giustificato per motivi di controllo. La differenza tra i due periodi è inferiore al periodo effettivo considerato.

4. Il tasso di cambio applicabile agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto.

Art. 44 Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento

Gli investimenti connessi all’attuazione dei piani di riconoscimento di cui all’articolo 37, lettera c), del presente regolamento che beneficiano di un aiuto a norma dell’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione per i prodotti dei soci del gruppo di produttori al quale è concesso il prericonoscimento.

Sono esclusi dall’aiuto concesso dall’Unione gli investimenti suscettibili di creare distorsioni della concorrenza rispetto alle altre attività economiche del gruppo di produttori.

Gli investimenti possono essere realizzati nelle aziende individuali e/o nei locali appartenenti ai soci produttori del gruppo, a condizione che essi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del piano di riconoscimento. Se il socio lascia il gruppo di produttori, gli Stati membri garantiscono il recupero dell’investimento o del suo valore residuo qualora il suo periodo di ammortamento non sia già trascorso.

Art. 45 Domanda di aiuto

1. Ciascun gruppo di produttori presenta un’unica domanda per gli aiuti di cui 103 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro tre mesi dal termine di ogni periodo annuale o semestrale di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento. La domanda comprende una dichiarazione del valore della produzione commercializzata del periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.

2. Le domande di aiuto relative a periodi semestrali possono essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulta:

  1. a) che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e

  2. b) che il gruppo non ha beneficiato, non beneficia e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento concesso dall’Unione o dallo Stato membro per le azioni attuate nell’ambito del piano di riconoscimento che beneficia di un finanziamento concesso dall’Unione in virtù del presente regolamento.

3. Gli Stati membri fissano il termine per il pagamento dell’aiuto, che non può in alcun caso essere posteriore a sei mesi dal ricevimento della domanda.

Art. 46 Ammissibilità

Gli Stati membri valutano l’ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti previsti dal presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell’eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o ai gruppi di produttori da cui provengono i soci del gruppo considerato, come pure degli eventuali movimenti di soci tra organizzazioni e gruppi di produttori.

Art. 47 Partecipazione finanziaria dell’Unione

1.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è pari:

  1. a) al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

  2. b) al 50 % nelle altre regioni.

Lo Stato membro può versare l’aiuto nazionale sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che sarà fatto dell’aiuto stesso.

2.

La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:

  1. a) al 50 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

  2. b) al 30 % nelle altre regioni.

Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell’investimento ammissibile.

La quota minima a carico dei beneficiari dell’aiuto al costo dell’investimento ammissibile è pari:

  1. a) al 25 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

  2. b) al 45 % nelle altre regioni.

3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è definita per ciascun gruppo di produttori in base al valore della sua produzione commercializzata ed è soggetta alle regole seguenti:

  1. a) per i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, nei primi due anni di esecuzione del piano di riconoscimento non si applica alcun massimale, mentre nel terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano si applica rispettivamente un massimale del 70 %, del 50 % e del 20 % del valore della produzione commercializzata;

  2. b) per i gruppi di produttori nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio9, la partecipazione finanziaria dell’Unione si limita al 25 %, 20 %, 15 %, 10 % e 5 % del valore della produzione commercializzata rispettivamente nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano di riconoscimento.

4.

La spesa complessiva per la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non supera 10 000 000 EUR per anno civile.

In base alle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, la Commissione fissa i coefficienti di attribuzione e stabilisce la partecipazione finanziaria annua totale dell’Unione disponibile per Stato membro in base a tali coefficienti. Se per un dato anno l’importo totale risultante dalle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, non supera l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione, il coefficiente di attribuzione è fissato a 100.

La partecipazione finanziaria dell’Unione è concessa in conformità al coefficiente di attribuzione di cui al secondo comma. I piani di riconoscimento non notificati a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, non beneficiano di una partecipazione finanziaria dell’Unione.

Il tasso di cambio applicabile alla partecipazione finanziaria dell’Unione per Stato membro è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di cui all’articolo 38, paragrafo 4.

Art. 48 Fusioni

1. Gli aiuti previsti all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere concessi o continuare ad essere concessi ai gruppi di produttori prericonosciuti nati dalla fusione di due o più gruppi di produttori prericonosciuti.

2. Per il calcolo dell’importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori nato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.

3. In caso di fusione di due o più gruppi di produttori, il nuovo soggetto subentra nei diritti e negli obblighi del gruppo di produttori prericonosciuto per primo.

4.

Se un gruppo di produttori prericonosciuto si fonde con un’organizzazione di produttori riconosciuta, il soggetto nato dalla fusione non beneficia più del prericonoscimento in quanto gruppo di produttori, né degli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il soggetto che ne risulta continua ad essere considerato alla stregua di organizzazione di produttori riconosciuta, purché rispetti i requisiti previsti. Se necessario, l’organizzazione di produttori chiede una modifica del proprio programma operativo, nel qual caso si applica mutatis mutandis l’articolo 29.

Tuttavia, le azioni eseguite dai gruppi di produttori prima della fusione continuano ad essere ammissibili alle condizioni stabilite nel piano di riconoscimento.

Art. 49 Conseguenze del riconoscimento

1. L’erogazione degli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 cessa al momento della concessione del riconoscimento.

2. In caso di presentazione di un programma operativo in virtù del presente regolamento, lo Stato membro si accerta che non vi sia duplice finanziamento delle misure previste nel piano di riconoscimento.

3. Gli investimenti ammessi al beneficio dell’aiuto a copertura dei costi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere riportati nei programmi operativi purché rispondano ai requisiti del presente regolamento.

4. Gli Stati membri fissano il periodo entro il quale, dopo l’esecuzione del piano di riconoscimento, il gruppo di produttori deve essere riconosciuto in quanto organizzazione di produttori. Tale periodo non supera quattro mesi.

Capo II. Fondi di esercizio e programmi operativi

Sezione 1. Valore della produzione commercializzata

Art. 50 Base di calcolo

1. Il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l’organizzazione è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere ortofrutticoli non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino in virtù dell’articolo 4.

2. Il valore della produzione commercializzata include la produzione dei soci che lasciano l’organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni miranti a evitare doppi conteggi.

3.

Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno degli ortofrutticoli trasformati elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente articolo e descritto più in particolare nell’allegato VI del presente regolamento, da un’organizzazione di produttori, da un’associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o dalle loro filiali di cui al paragrafo 9 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all’esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari:

  1. a) al 53 % per i succhi di frutta;

  2. b) al 73 % per i succhi concentrati;

  3. c) al 77 % per il concentrato di pomodoro;

  4. d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;

  5. e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura;

  6. f) al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus;

  7. g) all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;

  8. h) all’81 % per la frutta essiccata;

  9. i) al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati;

  10. j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;

  11. k) al 41 % per la paprika in polvere.

4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

5. Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei modi indicati all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, stimato al prezzo medio dei prodotti commercializzati nel periodo precedente dalla stessa organizzazione di produttori.

6. Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dell’organizzazione di produttori o dei suoi soci produttori da essa commercializzata. La produzione dei soci produttori dell’organizzazione di produttori commercializzata da un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione di produttori di cui sono soci, a norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 entra nel calcolo del valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori.

7. Se del caso, la produzione commercializzata di ortofrutticoli è fatturata nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori», quale prodotto elencato nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, escluse:

  1. a) l’IVA;

  2. b) le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell’organizzazione di produttori è significativa. Gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del trasporto e giustificano adeguatamente nella loro strategia nazionale la distanza da considerare significativa.

8. Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dall’associazione di organizzazioni di produttori» e secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 7.

9. Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 7, purché almeno il 90 % del capitale della filiale appartenga:

  1. a) ad una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, e/o

  2. b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori delle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all’articolo 122, primo comma, lettera c), e all’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

10. Se si fa ricorso all’esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» e include il valore economico aggiunto dell’attività esternalizzata dall’organizzazione di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 9.

11. In caso di riduzione della produzione imputabile a avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti nell’ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 6, o di misure equivalenti gestite dall’organizzazione di produttori per questo tipo di rischio.

Art. 51 Periodo di riferimento

1. Il massimale annuo dell’aiuto di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi determinato dagli Stati membri.

2. Per ciascuna organizzazione di produttori, gli Stati membri fissano il periodo di riferimento in modo che questo corrisponda:

  1. a) ad un periodo di 12 mesi che inizia non prima del 1o gennaio del terzo anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto, oppure

  2. b) al valore medio di tre periodi consecutivi di 12 mesi con decorrenza non anteriore al 1o gennaio del quinto anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto e scadenza non posteriore al 31 dicembre dell’anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto.

3.

Il periodo di 12 mesi è il periodo contabile dell’organizzazione di produttori considerata.

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

4.

Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento.

L’organizzazione di produttori giustifica i motivi di cui al primo comma all’autorità competente dello Stato membro.

5.

Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati storici sufficienti relativi alla produzione commercializzata ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore della produzione commercializzabile indicato dall’organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai nuovi soci di un’organizzazione di produttori che vi aderiscono per la prima volta.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.

7.

In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 6, il valore della produzione commercializzata durante il periodo di riferimento è calcolato in base alla normativa vigente in tale periodo.

Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008.

Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell’approvazione del programma operativo.

Sezione 2. Fondi di esercizio

Art. 52 Gestione

Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei fondi di esercizio sia tale da consentire l’identificazione, la verifica e la certificazione annua delle entrate e delle uscite da parte di revisori esterni.

Art. 53 Finanziamento dei fondi di esercizio

1. I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui all’articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono fissati dall’organizzazione di produttori.

2. Tutti i produttori hanno la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull’uso del fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio.

3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 54 Comunicazione dell’importo indicativo

1.

Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro gli importi indicativi del contributo dell’Unione, del contributo dei soci e del proprio contributo al fondo di esercizio per l’anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche.

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.

2. Il calcolo dell’importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.

Sezione 3. Programmi operativi

Art. 55 Strategia nazionale

1.

La struttura generale e il contenuto della strategia nazionale di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono definiti in conformità alle linee guida contenute nell’allegato VII. La strategia può comprendere elementi regionali.

La strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro in applicazione della parte II, titolo II, capo II, sezioni I e I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente titolo.

2. La strategia nazionale, compresa la disciplina nazionale di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti di programmi operativi. La disciplina nazionale è inserita dopo essere stata presentata alla Commissione ed eventualmente modificata a norma dell’articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un’analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro. Detta analisi è intesa ad individuare e valutare le esigenze da soddisfare, a stabilire un ordine di priorità delle esigenze stesse, a definire gli obiettivi da raggiungere attraverso i programmi operativi per soddisfare le esigenze prioritarie, ad indicare i risultati da ottenere e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale e a selezionare le azioni più idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

4.

Gli Stati membri procedono anche al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi.

La strategia nazionale può essere modificata, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. Le modifiche sono apportate prima della presentazione dei progetti di programmi operativi di un dato anno.

5. Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime delle risorse che possono essere spese per ogni singola misura e/o tipo di azione e/o voce di spesa in modo da garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure.

Art. 56 Disciplina nazionale per le azioni ambientali

1. Oltre alla notifica prevista all’articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura di cui al medesimo comma. La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

2.

La disciplina nazionale indica in una sezione distinta i requisiti generali in materia di complementarità, coerenza e conformità a cui sono subordinate le azioni ambientali selezionate nell’ambito di un programma operativo, ai sensi dell’articolo 103 septies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. La Commissione fornisce agli Stati membri un modello di tale sezione.

La disciplina nazionale reca inoltre un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell’articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ogni azione ambientale la disciplina nazionale indica:

  1. a) la giustificazione dell’azione in base all’impatto ambientale previsto e

  2. b) l’impegno o gli impegni specifici assunti.

3.

Le azioni ambientali simili a impegni agroambientali che godono di un sostegno nell’ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata degli impegni agroambientali simili supera la durata del programma operativo iniziale, tali azioni proseguono nell’ambito di un programma operativo successivo. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare in base ai risultati della valutazione intermedia prevista all’articolo 126, paragrafo 3, del presente regolamento.

La disciplina nazionale indica la durata delle azioni di cui al primo comma ed eventualmente l’obbligo di proseguire l’azione nell’ambito di un programma operativo successivo.

Art. 57 Norme complementari degli Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento per quanto riguarda l’ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell’ambito dei programmi operativi.