Sez. L - , Sentenza n. 6994 del 21/03/2018 (Rv. 647668 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare - Audizione del lavoratore - Difesa tecnica - Consenso del datore di lavoro - Necessità - Pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 150 del 2009, ove il lavoratore, in sede di audizione, intenda farsi assistere da un avvocato è necessario il consenso del datore di lavoro, restando irrilevante la pendenza per gli stessi fatti di un processo penale.(Nella specie, la S.C. confermando la sentenza di appello, ha escluso la lesione del diritto di difesa del dipendente dell'Inps che aveva inviato giustificazioni scritte e rilasciato una procura all'avvocato a rappresentarlo e difenderlo in sede di procedimento disciplinare, posto che il regolamento di disciplina dell'ente prevede l'audizione del lavoratore di persona, con l'eventuale assistenza, ma non la sostituzione, da parte di un procuratore o di un rappresentante legale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)