Sez. 1, Sentenza n. 16222 del 31/07/2015 (Rv. 636631 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Liquidazione - Criteri equitativi - Applicabilità - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie in tema di danni conseguenti ad un falso riconoscimento di paternità successivamente disconosciuto.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito che ha liquidato i danni conseguenti ad un falso riconoscimento di paternità, poi disconosciuto, in base ai parametri utilizzati in materia di perdita del rapporto parentale e di pregiudizi intrafamiliari)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)