Sez. 4, Sentenza n. 37738 del 28/05/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 256637 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Committente - Ambito di responsabilità - Nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva - Doveri giuridici - Contenuto - Effetti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, il committente, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, trasferisce a tale soggetto lo svolgimento di una funzione tecnica di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo su di esse (demandato ad altre figure operative come il datore di lavoro, il dirigente o il preposto) e rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 2, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 6, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)