Sez. 1, Sentenza n. 4023 del 04/07/1995 Cc. (dep. 03/08/1995) Rv. 202201 - 01
Pena - Pene pecuniarie - In genere | Criteri di ragguagli tra pene detentive e pecuniarie - Disposizione che li prevede - Ha natura sostanziale - Fattispecie.
Pena - Pene pecuniarie - In genere
La disposizione in tema di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria costituisce norma penale integrativa di quella principale concernente la fattispecie incriminatrice e la sanzione per essa irrogabile, con la conseguenza che la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria del tipo corrispondente deve essere operata applicando, nell'ipotesi di successione di leggi penali, la norma più favorevole al fatto-reato commesso dallo imputato. (Fattispecie relativa a contravvenzione - commessa prima dell'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993 n. 402 - agli artt. 135 e 140 T.U.L.P.S., per la quale era stata applicata la pena di sei giorni di arresto e lire 300.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in lire 150.000 di ammenda. La S.C., nel rigettare il ricorso del P.G. che aveva lamentato violazione di legge, sostenendo che il ragguaglio andava operato in ragione di Lit. 75.000 "pro-die", ha enunciato il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)