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Sez. 4, Sentenza n. 8770 del 26/01/1978 Ud. (dep. 01/07/1978) Rv. 139568 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - INOSSERVANZA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO CON RIGUARDO ALLE SUPPLENZE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139568-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - INOSSERVANZA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO CON RIGUARDO ALLE SUPPLENZE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - ESCLUSIONE.*

La inosservanza delle norme dell'ordinamento giudiziario concernenti le supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali non da luogo a nullita assoluta, non essendo tale sanzione prevista dal sistema vigente. (nella specie il tribunale aveva giudicato con la partecipazione di due giudici supplenti).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)