Sez. 1, Sentenza n. 8248 del 04/04/2013 (Rv. 625829 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza - Impugnazione - Giudice competente - Opposizione innanzi al tribunale che ha pronunciato la sentenza - Necessità - Impugnazione innanzi ad un giudice diverso - Inammissibilità - Passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza - Rilevabilità d'ufficio.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
L'impugnazione di una sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di una impresa in amministrazione straordinaria (o, comunque, con i requisiti per l'ammissione a detta procedura) deve avvenire - ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999, applicabile anche alle procedure previste dal d.l. n. 347 del 2003 in forza del richiamo previsto dall'art. 8, comma 1, del medesimo d.l. - mediante opposizione proposta innanzi allo stesso tribunale che ha pronunciato la sentenza, determinandosi, ove l'impugnazione sia stata invece proposta innanzi ad un diverso giudice, il passaggio in giudicato della sentenza, che può essere rilevato d'ufficio sia dallo stesso giudice erroneamente adito, sia, qualora quest'ultimo abbia pronunciato senza rilevare la propria carenza di legittimazione a ricevere l'atto, in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 9, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)