Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 02/12/1977 Ud. (dep. 16/03/1978) Rv. 138298 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI IMPROPRIE - PORTO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE - FATTO DI LIEVE ENTITA - CIRCOSTANZA ATTENUANTE - REATO AUTONOMO - ESCLUSIONE.*
ARMI - IN GENERE - ARMI IMPROPRIE - PORTO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE - FATTO DI LIEVE ENTITA - CIRCOSTANZA ATTENUANTE - REATO AUTONOMO - ESCLUSIONE.*
La seconda parte del terzo comma dell'art 4 della legge 18 aprile 1975, n 110 sul controllo delle armi che prevede, nei casi di lieve entita, riferibili al porto dei soli oggetti Atti ad offendere, la possibilita dell'irrogazione della sola pena dell'ammenda, non configura, rispetto alla prima parte, una figura autonoma di reato, ma solo una circostanza attenuante che, nel caso concreto, consente di applicare la sola pena pecuniaria. (fattispecie relativa al porto di un "cacciacopertoni" che dai giudici di merito era stato ritenuto, per le circostanze di tempo e di luogo, come strumento "chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona", e punito, ai sensi della prima parte del terzo comma del predetto art. 4, con pena detentiva e pecuniaria, con esclusione, cioe, della sussistenza dell'attenuante del fatto di lieve entita. L'imputato aveva proposto ricorso sostenendo che il "porto dei soli oggetti Atti ad offendere" configurasse una autonoma figura di reato, punita con la sola pena pecuniaria. La Cassazione ha disatteso questa tesi ed ha enunciato il principio in massima indicato). (su altri -strumenti chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona", - mazza ferrata, coltello, catena e scudiscio; nerbo di bue - Cfr mass n 136505, anno 1977; mass n 133840, anno 1976; sez prima, ud. 10 gennaio 1978, PM in C marinaro).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)