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Sez. U, Sentenza n. 3129 del 17/03/1993 (Rv. 481423 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Dipendenti del Consorzio Servizi Tecnologici fra i Comuni di Mira, Mirano e Spirica - Rapporto di lavoro - Natura - Relativa controversia - Giudice ordinario - Devoluzione - Autonomie locali - Nuova disciplina - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481423-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere

Il Consorzio Servizi Tecnologici costituito fra i Comuni di Mira, Mirano e Spirica, con Statuto approvato dal Consiglio regionale del Veneto l'11 marzo 1988, per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, persegue tale finalità, secondo le disposizioni statutarie, mediante una struttura autonoma rispetto all'organizzazione pubblicistica dei singoli comuni partecipanti, dotata di propri organi e mezzi e con svolgimento del servizio stesso in senso oggettivamente e soggettivamente imprenditoriale, ispirato a criteri di economicità, così da essere assimilabile alle aziende municipalizzate e, perciò, titolare di rapporti di lavoro soggetti al regime privatistico ed alla giurisdizione del giudice ordinario, rientrando le relative controversie nel novero di quelle di cui all'art. 409 cod. proc. civ., senza che, a tal fine, rilevi la nuova disciplina delle autonomie locali, introdotta con la legge n. 142 del 1990, posteriore alla costituzione suddetta e, pertanto, non idonea ad incidere immediatamente sui consorzi esistenti, dei quali ha previsto la revisione (per soppressione o trasformazione) entro il termine di due anni dalla sua pubblicazione, senza, tuttavia, stabilire alcuna conseguenza giuridica per il caso di ritardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 01/07/1926 num. 1130 art. 3, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 156, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)