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Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Testo in vigore al

Art. 8

1. Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte e' ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 9.

2. Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.

Art. 9

1. Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo:

  1. 1) alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al 10°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di prima classe A;

  2. 2) alla seconda classe, per il personale dei gradi 11°, 12° e 13°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di prima classe B e di seconda e terza categoria;

  3. 3) alla terza classe per tutto il rimanente personale.

2. Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la localita' in cui la missione sia stata compiuta.

3. Ai dipendenti dei gradi 4° o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto.

4. L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati, dal Ministro o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al 6°.

5. Puo' consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

6. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennita' di lire 35 per chilometro o frazione di chilometro e per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennita' di lire 50 per chilometro.

Art. 10

1. In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, e' liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennita' chilometrica di lire 1, 20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in prima, in seconda e in terza classe.

2. Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.

Art. 11

1. La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto e' effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' del materiale e degli strumenti.

Art. 12

1. Tutte le indennita' gia' commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennita' integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in una uguale aliquota dell'indennita' di missione di cui ai precedenti articoli.

2. Le indennita' commisurate ad una aliquota della sola diaria sono stabilite in una uguale aliquota di una meta' della indennita' di missione di cui ai precedenti articoli, ovvero di due terzi per i servizi resi durante almeno un'ora notturna, per i quali le disposizioni relative a dette speciali indennita' gia' prevedono una maggiorazione.

3. L'indennita' giornaliera di marcia prevista per i militari dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e l'indennita' di carica prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, per i provveditori e viceprovveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vicepresidente del Magistrato alle acque, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

1. Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, e' corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.

2. Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di eta' non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie e figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio.

3. Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonche' per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto a piccola velocita', di mobilio e masserizie per non oltre quaranta quintali.

4. Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per le maggiori quantita' di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.

5. Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto ferroviario, quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna.

6. E' anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia.

7. Se manchi ogni servizio di linea e' corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennita' chilometrica di lire 35 per ciascuna persona.

8. Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili.

9. Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2500 per quintale o frazione di quintale e di lire 3000 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

10. Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una localita' diversa da quella in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennita' e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio.

11. Le indennita' ed i rimborsi relativi al trasloco della, famiglia, del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Art. 14

1. Al personale trasferito spetta una indennita' di prima sistemazione nella misura:

  1. 1) di lire 75.000 per il personale di grado 4° o superiori, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

  2. 2) di lire 60.000 per il personale dei gradi 5°, 6° e 7°, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

  3. 3) di lire 50.000 per il personale dei gradi 8°, 9°, 10° e 11°, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

  4. 4) di lire 40.000 per il personale dei gradi inferiori all'11° e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria e per il restante personale civile e militare di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.

2. La suddetta indennita' e' ridotta alla meta' per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico.

3. Al personale che non abbia trasferito nella nuova sede la famiglia ed il mobilio e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione, salva la corresponsione dell'altra meta' dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia, purche' questo sia compiuto entro un biennio dalla data di decorrenza dell'ordine di trasferimento.

4. L'indennita' medesima e' ridotta ad un terzo - da computarsi sull'indennita' in misura intera o sulla misura gia' ridotta ai termini del precedente comma - per il personale che fruisca, nella nuova sede, di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'articolo 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

5. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente al grado rivestito alla data in cui il dipendente raggiunge la nuova sede di servizio.

6. Non spetta l'indennita' di prima sistemazione agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, ne' ai sottufficiali e militari di truppa che non siano in carriera continuativa o raffermati o vincolati a ferma speciale.

Art. 15

1. Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comune viciniore, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e rimborsi inerenti al trasferimento, purche' la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i trenta chilometri.

2. Il successivo trasferimento nella sede di servizio, purche' effettuato entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, da' diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto del mobilio e delle masserizie.

Art. 16

1. Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.

Art. 17

1. Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attivita' di servizio spettano le indennita' e i rimborsi di cui al precedente art. 13 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

2. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

3. Per coloro che siano in godimento di un alloggio di servizio la corresponsione delle indennita' e rimborsi inerenti al raggiungimento del domicilio eletto e' ammessa anche quando il movimento si limiti al cambiamento di abitazione nell'ambito del comune.

Art. 18

1. L'indennita' istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, e' commisurata, dalla data di entrata>

2. in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennita' di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.

3. Il trattamento previsto dal precedente comma e' ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.

4. Con effetto dal 1 luglio 1947 il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, e' soppresso.

5. Per il periodo dal 1 luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna, categoria di personale.

Art. 19

1. Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali.

2. Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non puo' comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile.

Art. 20

1. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti circa la esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennita' nei casi di trasferimento a domanda del personale.

2. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di indennita' di missione e di trasferimento nel territorio nazionale, salvo quelle richiamate nella presente legge.

Art. 21

1. La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI