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Sez. 1, Sentenza n. 768 del 18/03/1966 (Rv. 321545 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1966-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321545-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*

Quando il giudizio di primo grado sia definito in base ad un giuramento suppletorio, il giudice di appello e tenuto ad esaminare se il giuramento sia stato legittimamente deferito. E qualora, attraverso tale esame, giunga ad una conclusione negativa, ravvisando o che gia prima del giuramento erano stati acquisiti sicuri elementi di giudizio, o che, comunque, la parte cui il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del suo assunto, il giudice di appello deve decidere la controversia, prescindendo dal giuramento prestato. Non puo, invece, il giudice di appello revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento deferito d'ufficio in primo grado, in base a criteri di mera opportunita, ne puo superarne i risultati mediante il ricorso a nuovi elementi di prova. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)