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Sez. L - , Sentenza n. 13617 del 30/05/2017 (Rv. 644523 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Art. 429 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008 - Decorrenza del termine “lungo” per impugnare - Dalla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione - Comunicazione della cancelleria - Necessità - Esclusione - Motivazione non contestuale - Decorrenza dalla comunicazione del deposito - Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644523-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2, Legge 06/06/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)