Sez. 3, Sentenza n. 580 del 07/02/1996 Cc. (dep. 07/03/1996) Rv. 204721 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Specifica causa estintiva dedotta dopo la richiesta di pena concordata - Motivazione - Requisiti - Fattispecie: condono escluso con sentenza sommaria non bene articolata e compiuta.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Adempie all'obbligo della motivazione il giudice che, applicando l'art. 444 cod. proc. pen., si limita a rilevare che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.: questo basta a dimostrare che "non è mancata" siffatta valutazione negativa, né occorrono ulteriori precisazioni. Ma quando una specifica causa estintiva viene dedotta dopo la richiesta di pena concordata e prima della decisione, la specialità del procedimento non può giustificare un "minor rigore" nell'osservanza del principio generale sancito dagli artt. 111, comma primo, della Costituzione e 125, comma terzo, cod. proc. pen. (relativo all'obbligo della motivazione). (Nella specie la S.C., nell'annullare la sentenza impugnata, ha osservato che la risposta del giudice, che escludeva l'applicazione del cosiddetto "condono" e riteneva di dar corso all'originaria richiesta di pena, risultava sommaria, non bene articolata e compiuta in relazione ai rilievi del richiedente).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)