Sez. 2, Sentenza n. 4313 del 28/06/1986 (Rv. 447080 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INOSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INOSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Le norme che disciplinano la produzione in giudizio dei documenti perseguono lo scopo di garantire alla controparte la tempestiva conoscenza dei documenti stessi e di assicurare, quindi, il rispetto dei diritti di difesa e un regolare ed equo contraddittorio. Conseguentemente, l'inosservanza delle dette norme è irrilevante sul piano processuale, quando la produzione dei documenti, pur essendo irrituale, abbia tuttavia consentito al giudice di disporre di essi e alla controparte di venirne a conoscenza mediante l'impiego di un minimo di diligenza. (nella specie, alla stregua del riportato principio, la suprema Corte ha ritenuto che la parte contro la quale il documento era stato irritualmente prodotto, avrebbe potuto conoscerlo attraverso la lettura della relazione del C.T.U., ovvero prendendo visione degli Atti allegati a tale relazione). (V 944/86, mass n 444466; (V 2243/81, mass n 412973).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)