Sez. 1, Sentenza n. 31995 del 11/12/2024 (Rv. 673233-01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Brevetto europeo - Trasformazione ex art. 58, comma 2, c.p.i. - Conversione giudiziale ex art. 76 c.p.i. - Differenza - Conseguenze.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE
In tema di controversie sulla validità e contraffazione del brevetto, la trasformazione, a norma dell'art. 58, comma 2, c.p.i., in modello di utilità, del brevetto europeo che sia stato revocato, costituisce fattispecie diversa dalla conversione giudiziale disciplinata dalla norma di cui all'art. 76, comma 3, c.p.i. e, pertanto, non giustifica, a seguito del maturarsi nel giudizio delle preclusioni assertive, alcuna immutazione del thema decidendum della causa.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 58 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)