Sez. 1, Sentenza n. 5944 del 16/11/1979 (Rv. 402615 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - NUOVE ATTIVITA ARTIGIANE E NUOVE PICCOLE INDUSTRIE NELLE ZONE DEPRESSE - ESENZIONE DECENNALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - ATTIVITA DI MERO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE DI ALTRI IMPRENDITORI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - NUOVE ATTIVITA ARTIGIANE E NUOVE PICCOLE INDUSTRIE NELLE ZONE DEPRESSE - ESENZIONE DECENNALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - ATTIVITA DI MERO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE DI ALTRI IMPRENDITORI - ESCLUSIONE.*
Il riconoscimento dell'esenzione decennale dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, prevista dall'art 8 della legge 20 luglio 1957, n 635, in favore delle nuove attivita artigiane e delle nuove piccole industrie che sorgano nelle zone indicate come depresse dalla legge medesima, presuppone una effettiva e concreta attivita, esercitata in via diretta e immediata nelle zone predette, sia sotto il profilo dell'incremento produttivo, sia sotto quello dell'occupazione proficua di mano d'opera: conseguentemente, il mero coordinamento delle attivita produttive di altri imprenditori, locali o no, pur se accompagnata da progettazioni e finanziamenti di indubbia utilita, non consente l'attribuzione del beneficio fiscale suddetto, poiche non da luogo ad una nuova e diversa attivita produttiva rispetto a quella svolta dalle imprese appaltatrici o comunque incaricate dalla richiedente. (V 2592/78, mass n 391943; (1131/79, mass n 397337).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)