Sez. 1, Sentenza n. 17532 del 19/11/2003 (Rv. 568288 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conto corrente bancario con scoperto garantito da fideiussione - Fallimento del titolare - Rimessa del terzo non fideiussore e non debitore del fallito - Rimessa per estinguere l'obbligazione del fideiussore - Revocabilità - Esclusione - Rimessa del fideiussore per estinguere l'obbligazione di garanzia - Revocabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, effettuate successivamente alla chiusura del conto, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall., qualora siano state effettuate da terzi, i quali non siano debitori dell'imprenditore, allo scopo di adempiere l'obbligazione del fideiussore dell'imprenditore fallito, ovvero dal fideiussore di quest'ultimo, al fine di adempiere l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)