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Sez. 2, Sentenza n. 27405 del 06/12/2013 (Rv. 628856 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI | Proporzionale divisione dei beni immobili per parti equivalenti - Legittimità - Frazionamento delle singole unità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628856-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI

Il contenuto del diritto dei condividendi ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero, consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti) e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che taluni dei beni immobili oggetto di comunione potessero essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sebbene aventi caratteristiche diverse, invece ad altra quota, reputando irrilevante che soltanto alcuni fossero produttivi di reddito, in quanto idonei alla locazione, stimando comunque omogenee tra loro le quote quanto al valore dei singoli cespiti, come attestato dall'esiguità dei conguagli, in relazione al valore dell'intero asse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)