Sez. L - , Ordinanza n. 21184 del 19/07/2023 (Rv. 668421 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA | Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Retribuzione pensionabile - Compenso per lavoro straordinario - Quota relativa alla retribuzione tabellare - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA
Per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per lavoro straordinario è escluso dalla base pensionabile, sicché non può essere frazionato in una quota, pari alla retribuzione tabellare, da conteggiare ai fini pensionistici e in un'ulteriore quota, la maggiorazione avente causa indennitaria, da non computare.
Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/07/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/07/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)