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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30885 del 19/10/2022 (Rv. 666118 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Abuso di dipendenza economica - Nullità del relativo patto - Art. 9 l. n. 192 del 1998 - Rilievo d'ufficio - Deduzione nella comparsa conclusionale - Emergenza di tale nullità dagli elementi acquisiti al processo - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666118-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

La nullità della clausola con cui si realizzi un abuso di dipendenza economica, sancita dall'art. 9 l. n. 192 del 1998, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che, in sede di legittimità, lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche

l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità.

Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 10/02/1998 num. 192 art. 9, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)