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Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 20/11/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168103 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1984-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168103-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - VALORE PROBATORIO.*

Per i principi della libertà dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, anche la sola deposizione della parte offesa, la cui capacità a testimoniare è ammessa nel vigente ordinamento, può essere posta a base del giudizio di responsabilità, purché il giudice di merito spieghi - nell'ambito degli elementi intrinseci e, soprattutto, estrinseci di riscontro - le ragioni che l'hanno indotto a ritenere attendibili le accuse di siffatto testimone, interessato ad una determinata soluzione del processo. (V mass n 160798; (V mass n 147636).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)