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Statuto degli impiegati civili dello Stato

Testo in vigore al

Art. 78 Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione

1. Qualora a seguito di giudizio penale di revisione, l'impiegato destituito ai sensi dell'art. 75, sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, l'impiegato stesso ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, col medesimo grado e la medesima anzianita' che aveva all'atto della destituzione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

2. Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 84 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

3. Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'art. 85 e la promozione eventuale e' conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo.

4. All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo e' altresi' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

5. L'impiegato, gia' destituito, ed assolto in sede di revisione, puo' entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli.

Art. 79 Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano agli impiegati destituiti a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma agli impiegati puniti con sanzioni superiori alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, l'impiegato sia stato prosciolto da ogni addebito, ed altresi' nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare, o di estinzione del procedimento disciplinare.

Art. 80 Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione

1. Se l'impiegato e' deceduto prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale, o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto agli assegni non corrisposti durante il periodo di sospensione, ovvero agli assegni non corrisposti durante il periodo di destituzione, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonche' agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso se anteriore.

Capo II. Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

Art. 81 Sospensione cautelare obbligatoria

1. L'impiegato, sottoposto a procedimento penale e contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura, viene sospeso dal servizio dal capo dell'ufficio.

2. La sospensione puo' essere anche disposta con decreto del Ministro negli altri casi, soltanto quando la natura del reato sia particolarmente grave.

3. Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero.

Art. 82 Sospensione cautelare facoltativa

1. Il Ministro puo', per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

2. La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 94, il provvedimento di sospensione.

3. All'impiegato sospeso ai sensi del presente e del precedente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 72.

Art. 83 Esclusione dagli esami e dagli scrutini

1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 81 e 82 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

2. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.

Art. 84 Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari

1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura, e' ammesso al primo esame successivo, e, qualora, riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile, se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, con esclusione di quelli economici, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nella prima sessione ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di una delle successive sessioni, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.

Art. 85 Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari

1. L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la promozione.

2. Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.

3. La promozione e' conferita, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.

4. Se durante il periodo di sospensione o esclusione si siano svolti piu' scrutini di promozione, ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini, e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella dello scrutinio per effetto del quale a giudizio del Consiglio d'amministrazione poteva conferirsi la promozione.

Art. 86 Durata della sospensione cautelare

1. Qualora a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta all'impiegato la sospensione dal grado, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

2. Se la sospensione dal grado viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta debbono essere corrisposti gli stipendi per il tempo eccedente la durata della punizione.

3. Se viene inflitta una sanzione minore, debbono essere corrisposti all'impiegato gli stipendi non percepiti per effetto della sospensione.

4. Se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, la sospensione e' revocata, e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

5. Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Art. 87 Revoca della sospensione

1. Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in pendenza del procedimento penale, e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

2. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora sia iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.

3. Il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o comunque non oltre 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

4. La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato.

5. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato.

Art. 88 Sospensione dal grado a seguito di condanna penale

1. L'impiegato, condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito e' sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontata la pena.

Capo III. Procedimento disciplinare

Sezione I. Procedimento per l'irrogazione della censura

Art. 90 Censura

1. La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'Amministrazione centrale o delle circoscrizioni locali e' preposto ad un ramo dell'Amministrazione.

2. Ai capi di uffici locali, che dipendono direttamente dalla autorita' centrale, la sanzione stessa e' inflitta dal Ministro.

Art. 91 Procedimento per la irrogazione della censura

1. Il superiore competente ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma prescritta dal successivo art. 94 assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni, per svolgere per iscritto le proprie giustificazioni.

2. La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.

3. Copia della comunicazione e' immediatamente rimessa al capo del personale, insieme con le contestazioni e le giustificazioni.

Art. 92 Ricorso gerarchico

1. Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro, che provvede con decreto motivato.

Sezione 2ยช. Procedimento per l'irrogazione della destituzione e della sospensione dal grado e della riduzione dello stipendio

Art. 93 Accertamenti

1. Il capo del servizio che ha notizia di una infrazione disciplinare commessa da un dipendente, deve compiere sollecitamente gli accertamenti del caso, e, quando ritenga che sia da irrogare la sanzione piu' grave della censura, trasmette gli atti all'ufficio del personale.

2. L'ufficio del personale che riceve la comunicazione o abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti invitandolo a presentare le giustificazioni.

Art. 94 Formalita' per la contestazione

1. La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.

2. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio.

3. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due comma precedenti sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene.

Art. 95 Giustificazioni dell'impiegato

1. Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale.

2. Possono essere presentate anche al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione all'ufficio del personale. In tal caso l'impiegato ha facolta' di consegnare in piego chiuso le giustificazioni, perche' siano cosi' trasmesse all'ufficio del personale.

3. Il termine della presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato per gravi motivi, e, per non piu' di altri quindici giorni, dal capo del personale.

Art. 96 Archiviazione degli atti

1. Il capo del personale quando, in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo del servizio competente perche' provveda alla irrogazione della punizione.

Art. 97 Procedimento

1. Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione piu' grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 70 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

2. Se, invece, ritenga opportuno ulteriori indagini, nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli impiegati, di qualifica superiore a quella dell'impiegato.

3. Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche, proprie della carriera cui l'impiegato appartiene, il capo del personale puo' designare altresi' un funzionario della carriera stessa, di qualifica o di anzianita' superiore a quella dell'impiegato, per collaborare col funzionario istruttore, se questi appartenga a carriera diversa, nello svolgimento delle indagini con funzioni di consulente tecnico.

4. La nomina a funzionario istruttore o a consulente non puo' essere affidata agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari.

Art. 98 Funzionario istruttore e consulente tecnico

1. Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato entro cinque giorni.

2. Valgono, per il funzionario istruttore e il consulente le norme circa la astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina.

3. L'istanza di ricusazione e' proposta per iscritto al capo del personale, che decide in via definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunita' di rinnovare gli atti istruttori gia' compiuti.

4. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare.

5. La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facolta' di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilita' del funzionario istruttore o del consulente.