diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 27/04/1968 (Rv. 332929 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - RILEVABILITA DAL COLLEGIO - RIMESSIONE AL GIUDICE ISTRUTTORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332929-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - RILEVABILITA DAL COLLEGIO - RIMESSIONE AL GIUDICE ISTRUTTORE - NECESSITA.*

Le Disposizioni dell'art. 182 cod.proc.civ., di regola debbono trovare applicazione nella fase iniziale della trattazione ma poiche la norma, salva la riserva per eventuali decadenze, non prevede al riguardo alcuna preclusione, non puo escludersi che il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione possa essere rilevato anche nell'ulteriore corso del giudizio dall'istruttore o, in sua sostituzione, dal collegio giudicante, a cui spettano in genere i poteri attribuiti dalla legge al giudice istruttore. Ove pero il collegio si sostituisca, in proposito, al giudice istruttore dovra disporre la rimessione della causa a quest'ultimo per consentire la Costituzione del soggetto al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per dar modo alla parte di ottenere il rilascio della richiesta autorizzazione e di produrla in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)