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Sez. 5, Sentenza n. 14196 del 27/10/2000 (Rv. 541266 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione incidentale - Soccombenza - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541266-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, occupandosi delle deduzioni dell'appellato e dell'appellante incidentale, non pone deroghe al canone generale in base al quale anche l'impugnazione in generale postula una situazione di soccombenza, di modo che tale impugnazione incidentale non deve (e non può) essere avanzata dalla parte integralmente vittoriosa, quando intenda riproporre questioni assorbite dal giudice "a quo", all'uopo richiedendosi solo la chiara manifestazione della volontà di reinserire le questioni medesime nel dibattito processuale riaperto dall'impugnazione dell'avversario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)