Sez. L, Sentenza n. 3463 del 26/04/1990 (Rv. 466831 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE A TITOLO PIENO - PORTATA - DISCIPLINA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - CARATTERE INNOVATIVO - DISCIPLINA ANTERIORE - DISTINZIONE - PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO CONTEMPORANEAMENTE DOCENTI UNIVERSITARI O DI SCUOLA MEDIA OVVERO TITOLARI DI ALTRA PENSIONE - OBBLIGO DI ISCRIZIONE PIENA - DECORRENZA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE A TITOLO PIENO - PORTATA - DISCIPLINA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - CARATTERE INNOVATIVO - DISCIPLINA ANTERIORE - DISTINZIONE - PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO CONTEMPORANEAMENTE DOCENTI UNIVERSITARI O DI SCUOLA MEDIA OVVERO TITOLARI DI ALTRA PENSIONE - OBBLIGO DI ISCRIZIONE PIENA - DECORRENZA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria di avvocati e procuratori, l'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 prevede l'iscrizione alla cassa nazionale soltanto a titolo pieno, cioè sia a fini assistenziali che previdenziali, e tale iscrizione riguarda tutti coloro che esercitano la professione, con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, mentre restano esclusi dalla detta iscrizione, pur avendo diritto all'assistenza, gli iscritti negli albi speciali, che svolgono la professione nell'ambito di un rapporto di impiego. Questa normativa che accentua il carattere solidaristico della previdenza forense ed è costituzionalmente legittima (sentenze della Corte costituzionale n. 132 e 133 del 1984), ha portata innovativa, rispetto alla precedente disciplina, atteso che fino alla sua entrata in vigore, doveva ritenersi operante l'art. 2 della legge 3 gennaio 1952 n. 6, il quale contemplava un'iscrizione limitata al solo trattamento assistenziale per i professionisti iscritti all'albo, che fossero docenti universitari o di scuola media, ovvero per gli iscritti negli elenchi speciali e per coloro che si iscrivessero all'albo dopo aver maturato altro diritto a pensione. Pertanto, i suddetti docenti o titolari di altra pensione sono soggetti all'iscrizione piena alla cassa, con i correlativi obblighi contributivi, a partire dall'entrata in vigore della citata legge del 1980, senza che possa in contrario invocarsi l'applicazione analogica di Disposizioni dettate per diversi regimi previdenziali. (Conf 124/88, mass n 456758).*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)