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Sez. 3 - , Sentenza n. 6463 del 14/03/2017 (Rv. 643691 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Azione revocatoria – Obbligazione nascente dall'atto dispositivo revocando – Pagamento idoneo ad estinguerla – Allegazione ad opera del debitore e del terzo convenuti in giudizio – Dimostrazione dell’esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e di un’imputazione diversa da quella dedotta – Onere del creditore che agisce in revocatoria – Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643691-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE

In tema di imputazione di pagamento, il creditore che agisca in revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una compravendita immobiliare conclusa tra il debitore e un terzo, a fronte dell’eccezione dell’esistenza di un precedente contratto preliminare stipulato dai convenuti, nonché della dimostrazione, da parte di questi ultimi, di un pagamento astrattamente idoneo all’estinzione dell’obbligazione di corresponsione del relativo prezzo, è tenuto, ove contesti quell’imputazione allegandone una diversa, a fornire la prova della ricorrenza della pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, nonché a dimostrare che il pagamento era imputato ad una obbligazione diversa da quella nascente dal dedotto preliminare di vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1195, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)