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Sez. L, Sentenza n. 4348 del 19/11/1976 (Rv. 383050 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE PER UN CREDITO DI LAVORO - PRECEDENTE OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DI TALE CREDITO IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO - DECLINATORIA DI COMPETENZA SU QUESTA ECCEZIONE E MANCATA IMPUGNAZIONE DI TALE PRONUNCIA - LITISPENDENZA TRA I DUE GIUDIZI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383050-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE PER UN CREDITO DI LAVORO - PRECEDENTE OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DI TALE CREDITO IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO - DECLINATORIA DI COMPETENZA SU QUESTA ECCEZIONE E MANCATA IMPUGNAZIONE DI TALE PRONUNCIA - LITISPENDENZA TRA I DUE GIUDIZI - ESCLUSIONE.*

La ricorrenza o meno di un rapporto di litispendenza fra due cause deve essere riscontrata, nel giudizio successivamente instaurato, con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo della decisione della relativa questione. Pertanto, nel giudizio promosso da un dipendente per il pagamento di credito di lavoro, non puo affermarsi la litispendenza, sulla base della circostanza che detto credito sia stato opposto in compensazione, in precedente controversia promossa dal datore di lavoro contro il medesimo dipendente, qualora risulti che in tale ultima lite il giudice di primo grado abbia declinato la Competenza sull'eccezione di compensazione, ai sensi dell'art 35 cod proc civ, e che la relativa pronuncia non sia stato oggetto di gravame. (V 28/70, mass n 344645).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)