Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualita' previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.
2. Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.
Art. 2
1. Il prezzo di riscatto e' costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e puo' essere pagato anche in rate annuali allo interesse dell'1 per cento, entro il termine massimo di dieci anni.
2. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, verificata l'esistenza dei requisiti legali e l'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 3, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalita' del riscatto, e' allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.
Art. 3
1. Salvo il disposto del precedente articolo 2, contestualmente al riscatto si procedera' alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualita', all'interesse del 2 per cento.
2. Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, numero 230. In tal caso l'Ente provvedera' ad estinguere i crediti predetti.
3. Quando il rimborso e' effettuato in unica soluzione, l'Ente concede una riduzione fino al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute.
4. Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalita' previste dal presente articolo sono concessi, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facolta' di riscatto.
Art. 4
1. Il fondo riscattato e' soggetto a vincolo di indivisibilita' ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.
2. Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potra' essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti.
3. La vendita non potra' essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura 11 prezzo al quale intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo - tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario - non eccede il limite della congruita' determinata ai termini dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante.
4. L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parita' di condizioni, per utilizzare il terreno in conformita' ai propri fini istituzionali. Hanno altresi' diritto a prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione.
5. Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non puo' superare il limite di congruita' di cui al terzo comma.
6. L'Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
7. Ove piu' coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti.
8. Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma - sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a piu' fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.
Art. 5
1. I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.
2. A tutti gli atti e formalita' relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.
3. La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i terreni di riforma fondiaria, ai sensi dello articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' prorogata per otto anni.
4. Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e' garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dello articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Art. 6
1. L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme, di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge, si prescrive in cinque anni e puo' essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.
2. Nel caso di omessa notifica agli aventi diritto a prelazione ai sensi del precedente articolo 4, questi possono riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa, nel termine di cinque anni dalla vendita.
Art. 7
1. Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
2. In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato articolo 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.
3. L'assegnazione e' fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorita' giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.
4. I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredita' di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualita' versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.
5. Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.
6. Se nessuno dei discendenti ne' il coniuge e' in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o e' disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilita' dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualita' versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.
Art. 8
1. Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 4, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La vendita non puo' essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.
Art. 9
1. Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE