Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013 (Rv. 625801 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Ambito - Limitazione ai giudizi impugnatori - Esclusione - Giurisdizione estesa al risarcimento del danno - Sussistenza - Principio della pregiudizialità amministrativa - Configurabilità - Esclusione.
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
La giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, non è limitata ai soli giudizi impugnatori, ma si estende a quelli di accertamento e risarcitori, rientrando nella tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. per attività provvedimentale illegittima, sia l'azione con cui il privato chieda l'annullamento del provvedimento illegittimo, sia l'azione con cui invochi il risarcimento del danno, in forma specifica e per equivalente, con la conseguenza che al suddetto giudice può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 20/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)