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Sez. L, Sentenza n. 927 del 16/02/1989 (Rv. 461920 - 01)

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PROVVISIONALE - CONDANNA NEI LIMITI DELLA QUANTITÀ GIÀ PROVATA - PRESUPPOSTI - DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461920-01

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PROVVISIONALE - CONDANNA NEI LIMITI DELLA QUANTITÀ GIÀ PROVATA - PRESUPPOSTI - DETERMINAZIONE.*

L'art. 278, comma secondo, cod. proc. civ., nel conferire al giudice il potere di condannare il debitore - su istanza della controparte - al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova, presuppone che tali limiti siano definiti con riguardo a ciascun diritto di cui ai sensi del primo comma sia stata accertata la sussistenza e non vieta che l'attribuzione provvisoria sia commisurata al massimo importo allo stato determinabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)