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Sez. U - , Sentenza n. 1093 del 18/01/2017 (Rv. 642000 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Procedimento per la nomina di amministratore di sostegno - Mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito - Conseguenze - Cassazione del decreto della corte di appello e rinvio al giudice di primo grado - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642000-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO

In tema di procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l’intervento del P.M., il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nell’ipotesi di cui all’art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., che è norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Civ. art. 406 com. 1, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413, Cod. Civ. art. 417, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)