Sez. 6, Ordinanza n. 3119 del 11/10/1971 Cc. (dep. 18/01/1972) Rv. 119853 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONFISCA OBBLIGATORIA - COSE INTRINSECAMENTE CRIMINOSE - VINO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI NON CONSENTITI - NON E TALE.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONFISCA OBBLIGATORIA - COSE INTRINSECAMENTE CRIMINOSE - VINO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI NON CONSENTITI - NON E TALE.*
La confisca obbligatoria si riferisce alle cose intrinsecamente criminose, cioe alle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce di per se reato, senza che occorra una qualsiasi modalita che caratterizzi l'illecito, e con esclusione, pertanto, di una qualsiasi altra destinazione, comunque non consentita dalla legge. Il vino sottoposto a trattamenti non consentiti dalla legge non si presenta come intrinsecamente criminoso, ben potendo esso essere destinato ad altri fini che non siano quelli dell'alimentazione umana, ne potendosi ritenere per certo che l'agente, una volta rientrato in possesso del prodotto, lo destini all'uso dalla legge non consentito.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 12/02/1965 num. 162 art. 109, Legge 12/02/1965 num. 162 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)