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Sez. 2, Sentenza n. 2548 del 25/07/1972 (Rv. 360060 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONTESTAZIONI SPECIFICHE.*
Stato
decisa il 1972-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360060-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONTESTAZIONI SPECIFICHE.*

Benche il giudice non sia tenuto ad esporre in sentenza le ragioni tecniche della consulenza, tuttavia, allorquando il giudizio tecnico sia contestato in modo specifico, egli non puo esimersi dal dovere di motivare il convincimento con le ragioni che lo inducono a ritenere piu esatto il giudizio del consulente anziche quello della parte. (V 1482'70, mass n 347320).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)