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Sez. 6, Sentenza n. 29554 del 03/04/2014 Cc. (dep. 07/07/2014) Rv. 259814 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | "Doppia conforme" - Riduzione in appello della pena irrogata in primo grado - Configurabilità - Termini di custodia cautelare - Comma quarto art. 303 cod. proc. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2014-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259814-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Nel caso di condanna in grado di appello, anche qualora sia stata ridotta la pena comminata in primo grado, i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dell'art. 303 cod. proc. pen. e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)