Sez. 5, Sentenza n. 5924 del 19/10/1989 Ud. (dep. 24/04/1990) Rv. 184132 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO - PAGAMENTO DA PARTE DELLA BANCA - IRRILEVANZA - COPERTURA ANTECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE - EFFETTI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO - PAGAMENTO DA PARTE DELLA BANCA - IRRILEVANZA - COPERTURA ANTECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE - EFFETTI.*
Il reato di emissione di assegno a vuoto è reato istantaneo che si consuma nel momento stesso della consegna del titolo al prenditore, sicché non hanno alcuno rilievo discriminante né l'eventuale pagamento della banca al momento della presentazione dell'assegno da parte del prenditore né la successiva copertura che, se intervenuta prima della presentazione dell'assegno, può costituire solo una circostanza attenuante. (Conf mass n 164474).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)