Sez. L, Sentenza n. 607 del 26/01/1996 (Rv. 495583 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Licenziamenti disciplinati dall'art. 2 legge n. 108 del 1990 - Impugnativa giudiziale - Procedibilità - Tentativo di conciliazione ex art. 5 legge citata - Inoltro della richiesta - Sufficienza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
Ai fini della procedibilità della domanda attinente all'impugnativa di un licenziamento disciplinato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990 n. 108, è sufficiente l'inoltro della richiesta del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 5 della stessa legge e non occorre quindi che siano decorsi particolari termini (cfr. Corte cost. n. 82 del 1992).
Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)