Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19866 del 26/07/2018 (Rv. 650197 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Presupposti - Mancanza di necessità di gestione patrimoniale - Conseguenze - Sufficienza della sussistenza di esigenze di cura della sola persona - Fondamento.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, poiché l'istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)