Sez. 3, Sentenza n. 9514 del 20/04/2007 (Rv. 597537 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione in primo grado del danno patrimoniale, su richiesta della parte attrice, secondo il parametro del triplo della pensione sociale - Richiesta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello di adottare un diverso criterio di liquidazione legato all'effettiva attività professionale svolta - "Mutatio libelli" - Sussistenza anche ai sensi del vecchio testo dell'articolo 345 cod. proc. civ. - Violazione del principio devolutivo nel giudizio di appello.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La richiesta nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello di adottare, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, il più alto parametro, costituito dal reddito di un perito chimico, rispetto al parametro del triplo della pensione sociale già adottato dalla sentenza di primo grado, prima ancora di costituire una "mutatio libelli" (introducendo nel giudizio un elemento di fatto che, pur esistendo al momento della domanda, non era stato introdotto nel giudizio di primo grado, con conseguente violazione dell'articolo 345 cod. proc. civ., anche nella vecchia formulazione), costituisce una violazione del principio devolutivo nel giudizio di appello e delle modalità con cui esso si attua in merito alle statuizioni del giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)